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Padrino/madrina di cresima

 

Padrini/Madrine della Cresima

  • Can. 892 - Il confermando sia assistito per quanto è possibile dal padrino, il cui compito è provvedere che il confermato si comporti come vero testimone di Cristo e adempia fedelmente gli obblighi inerenti allo stesso sacramento.

  • Can. 893 - §1. Perché uno possa essere ammesso all'incarico di padrino, è necessario che:
    1. sia designato dallo stesso battezzando o dai suoi genitori o da chi ne fa le veci oppure, mancando questi, dal parroco o dal ministro e abbia l'attitudine e l'intenzione di esercitare questo incarico;
    2. abbia compiuto i sedici anni, a meno che dal Vescovo diocesano non sia stata stabilita un'altra età, oppure al parroco o al ministro non sembri opportuno, per giusta causa, ammettere l'eccezione;
    3. sia cattolico, abbia già ricevuto la confermazione e il santissimo sacramento dell'Eucaristia, e conduca una vita conforme alla fede e all'incarico che assume;
    4. non sia irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata;
    5. non sia il padre o la madre del battezzando.
  • Can. 893 - §2. È conveniente che come padrino venga assunto colui che ebbe il medesimo incarico nel battesimo.

 

 

Fonte: Codice di Diritto Canonico (Libro IV > Parte I > Titolo II > Capitolo IV) in vatican.va

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