Padrini/Madrine della Cresima
- Can. 892 - Il confermando sia assistito per quanto è possibile dal padrino, il cui compito è provvedere che il confermato si comporti come vero testimone di Cristo e adempia fedelmente gli obblighi inerenti allo stesso sacramento.
- Can. 893 - §1. Perché uno possa essere ammesso all'incarico di padrino, è necessario che:
- sia designato dallo stesso battezzando o dai suoi genitori o da chi ne fa le veci oppure, mancando questi, dal parroco o dal ministro e abbia l'attitudine e l'intenzione di esercitare questo incarico;
- abbia compiuto i sedici anni, a meno che dal Vescovo diocesano non sia stata stabilita un'altra età, oppure al parroco o al ministro non sembri opportuno, per giusta causa, ammettere l'eccezione;
- sia cattolico, abbia già ricevuto la confermazione e il santissimo sacramento dell'Eucaristia, e conduca una vita conforme alla fede e all'incarico che assume;
- non sia irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata;
- non sia il padre o la madre del battezzando.
- Can. 893 - §2. È conveniente che come padrino venga assunto colui che ebbe il medesimo incarico nel battesimo.
Fonte: Codice di Diritto Canonico (Libro IV > Parte I > Titolo II > Capitolo IV) in vatican.va
